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D.M. 09/05/2003 n. 1565. L'Organismo e il suo personale sono tenuti al rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento dei loro compiti, devono eseguire le valutazioni e le verifiche con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da ogni pressione e stimolo, in particolare di ordine finanziario, che possano influenzare le loro decisioni e i risultati del loro operato, in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 6. La remunerazione del Direttore tecnico, del Responsabile della qualità e del personale non deve dipendere dal numero delle certificazioni rilasciate nè dal risultato di queste. 7. L'organismo deve rispettare i termini e le condizioni che garantiscano il carattere riservato e la sicurezza delle informazioni acquisite nel corso della sua attività, come richiesto dagli utilizzatori dei suoi servizi. Art. 10. Manuale della qualità 1. L'organismo adotta una struttura e procedure conformi alle norme della serie UNI CEI EN 45000 pertinenti al tipo di abilitazione richiesto. A tal fine deve dotarsi di un «Manuale della qualita», da allegare all'istanza di abilitazione. 2. Il manuale contiene almeno a) l'esposizione della politica per la qualità b) una descrizione dello stato giuridico dell'organismo e del relativo assetto societario c) l'organigramma, compreso il consiglio direttivo o di amministrazione, la sua composizione, il suo mandato ed il suo regolamento interno d) nome, qualifica, esperienza, mandati e tipo di rapporto di lavoro del direttore tecnico e del personale preposto alle attività per la quale è richiesta l'abilitazione o avente incarichi direttivi e) l'elenco di tutte le normative di riferimento f) le procedure per la selezione, l'assunzione e l'addestramento del personale preposto all'attività per la quale è richiesta l'abilitazione g) le attività operative e funzionali relative alla qualità in modo che ogni addetto conosca l'estensione e i limiti dei propri compiti e delle proprie responsabilità h) le procedure generali della garanzia della qualità i) un riferimento alle procedure proprie di ciascun tipo di attività l) quando opportuno, un richiamo alle prove valutative e all'utilizzo di ma teriali di riferimento m) le procedure per gestire la non conformità ed assicurare l'efficacia del le azioni correttive n) le procedure da utilizzare per le attività non normalizzate o) la lista dei delegati e le procedure per la loro sorveglianza p) le procedure riguardanti la registrazione delle non conformità e le rela tive azioni correttive e preventive q) la procedura per la gestione dei reclami r) la procedura per il rilascio, il ritiro e l'annullamento dei certificati. 3. Per gli organismi di prova a) la descrizione delle prove che l'organismo svolge e per le quali è richiesta l'abilitazione b) l'inventario delle macchine ed attrezzature utilizzate per le prove, con l'indicazione, per ognuna delle procedure d'uso, manutenzione, controllo e taratura c) ogni altro elemento richiesto per conformarsi alle pertinenti norme UNI CEI EN 45000. Il Manuale della qualità deve essere riesaminato periodicamente da parte del responsabile della qualità, allo scopo di mantenere l'efficacia delle disposizioni prescritte e garantire l'intervento di eventuali azioni correttive. Tali riesami devono essere registrati in modo da fornire anche i dettagli di tutte le azioni correttive intraprese. Le modifiche del Manuale della qualità devono essere presentate, per relativa approvazione, all'Amministrazione competente che ha rilasciato l'abilitazione. 5. Gli Organismi devono redigere e tenere costantemente aggiornato un elenco dei prodotti o sistemi certificati ovvero provati che deve essere disponibile al pubblico. Ogni prodotto elencato deve essere seguito dalla denominazione del fabbricante o del suo mandatario. Art. 11. Sistema di identificazione dei campioni 1. La manipolazione dei campioni e degli oggetti sottoposti a prova o taratura avviene con l'attuazione di un sistema di identificazione degli stessi, sia per mezzo di documenti, sia per mezzo di marcatura, ove possibile indelebile, che permetta di evitare confusioni sull'identità dei campioni o degli oggetti o sul risultato delle misurazioni effettuate. 2. Il sistema di cui al comma 1, garantisce che, anche dopo l'identificazione, i campioni possano essere manipolati in modo anonimo. 3. È prevista una procedura per l'immagazzinamento segregato per particolari tipi di campioni, la cui natura lo richieda; tale procedura è specificamente indicata nel manuale della qualità. 4. In tutte le fasi di immagazzinamento, di manipolazione e di preparazione dei campioni per l'esecuzione delle prove, sono prese le precauzioni necessarie a evitarne il deterioramento e la conseguente invalidazione dei risultati. Art. 12. Requisiti dei locali 1. I locali in cui l'Organismo svolge l'attività per cui è abilitato hanno i seguenti requisiti a) sono in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche e di igiene e sicurezza del lavoro b) sono mantenuti in maniera adeguata a soddisfare i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività. 2. I locali sede dell'attività di prova devono avere inoltre spazi idonei a permettere lo svolgimento dell'attività per le quali si richiede l'abilitazione, nonchè per la conservazione dei campioni. Art. 13. Polizza assicurativa 1. Il rilascio dell'abilitazione è subordinato alla presentazione da parte dell'Organismo interessato, della documentazione attestante l'avvenuta stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile che copra espressamente i rischi derivanti da eventuali errori connessi all'attività oggetto di abilitazione. Il massimale minimo assicurato deve essere pari a 3.500.000 euro. 2. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa costituisce causa di decadenza dall'abilitazione. Art. 14. Convenzioni 1. L'Autorità competente approva, sulla base dei medesimi criteri contenuti nel presente Decreto, le convenzioni eventualmente stipulate ai sensi dell'articolo 9, comma 13, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. 2. I costi connessi con l'abilitazione, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, sono a carico dell'Organismo. Nota all'art. 14: - Il testo dell'art. 9, comma 13, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.», è il seguente: «13. Ogni organismo abilitato è tenuto a trasmettere alle amministrazioni che hanno rilasciato l'abilitazione copia di eventuali convenzioni con altri soggetti o laboratori per l'espletamento di fasi o parti delle attività per cui è abilitato. Le convenzioni non possono aver durata superiore a quella residua dell'abilitazione e sono inefficaci se non approvate con specifico Decreto emesso ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6. Anche per i predetti soggetti e laboratori si applica il comma 2». -Il testo dell'art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.», è il seguente: «Art. 15 ( Proventi). - 1. I proventi derivanti da attività svolte da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, per gli adempimenti di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 11, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con Decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, sui capitoli destinati al 2. Con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati ogni due anni i proventi di cui al comma 1, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, e le relative modalità di riscossione. In prima attuazione il Decreto viene emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento». Art. 15. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 maggio 2003 Il Ministro delle attività produttive Marzano Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Il Ministro dell'interno Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Attività produttive, foglio n. 263 Allegato A Schema di istanza di abilitazione o di rinnovo Al Ministero delle attività produttive Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività – Ispettorato tecnico dell'industria – via Molise, 2 - 00187 – Roma Il sottoscritto ............…..……….... nato a …………....……...... il …………...... residente a ........…………….... via .………………........ in qualità di (1) ..…...... della ditta (2) .................…………….. Chiede il rilascio/rinnovo dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 quale (3) .... per i seguenti tipi di prodotto o di prova; Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle condizioni che devono essere soddisfatte dagli organismi abilitati, fissate dall'allegato B al d.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993 e dal Decreto interministeriale n... del..., e si impegna sotto la propria personale responsabilità, a condurre l'attività per cui richiede l'abilitazione nel rispetto delle condizioni stesse. Data .....…………….... Firma .………………............... (1) Titolare, legale rappresentante (2) Indicare la ragione sociale e la sede (3) Specificare se organismo di certificazione, di ispezione o di prova. Documentazione da presentare a corredo dell'istanza di abilitazione (in originale o copia autenticata e due copie), sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta o società. 1) Organigramma. 2) Dichiarazione di compatibilità resa dal titolare (per le ditte individuali) o dal legale rappresentante (per le societa), secondo il seguente schema: «Il sottoscritto dichiara che non sussiste alcuna incompatibilità fra l'attività esercitata nell'Organismo di certificazione (o ispezione o prova) ed altre attività esterne eventualmente espletate dal medesimo. In particolare dichiara di non essere direttamente interessato in attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, manutenzione, messa in opera di prodotti o materiali riguardanti certificazioni o prove oggetto della presente richiesta. Per gli organismi di prova, lo schema di dichiarazione deve essere integrato come segue «Si impegna inoltre a non utilizzare le strutture del laboratorio per prove su prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile, provenienti da cantieri nei quali operi o abbia operato in qualità di progettista, direttore dei lavori o collaudatore. 3) Certificato di iscrizione alla Cartiera di commercio, con esclusione degli enti non soggetti. 4) Statuto dell'organismo. 5) Elenco nominativo del personale tecnico e direttivo con indicazione delle relative funzioni, sottoscritto dal legale rappresentante. 6) Curricula e pertinente documentazione comprovante la qualificazione del personale. 7) Attestato rilasciato da una Società assicuratrice comprovante la stipula di assicurazione di responsabilità civile che copra espressamente i rischi derivanti da eventuali errori connessi all'attività oggetto di abilitazione per importo minimo di 3.500.000 euro. 8) Planimetrie e sezioni, in scala 1:100, dell'immobile in cui viene esercitata l'attività, con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali e di ogni elemento utile comprovante l'idoneità delle aree destinate alla conservazione degli atti, delle campionature di prova e dei tipi di prodotto; gli elaborati grafici e l'annessa relazione tecnica devono essere firmati da professionista iscritto all'albo. |
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